PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati tra persone maggiorenni consenzienti è riconosciuta secondo le disposizioni della presente legge.
      2. La legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, è abrogata.

Art. 2.

      1. La prestazione di servizi sessuali remunerati può essere svolta in forma autonoma, dipendente o associata. I contratti che prevedono la prestazione di servizi sessuali remunerati non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1343 del codice civile.

Art. 3.

      1. La disciplina relativa ai controlli igienico-sanitari e alla sicurezza dei locali in cui è esercitata l'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati è stabilita con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute.
      2. Le disposizioni per la disciplina degli aspetti tributari sono stabilite con regolamento emanato, nelle forme previste dal comma 1, dal Ministro dell'economia e delle finanze.